Art. 8.
(Materie attinenti alla tutela della concorrenza).

      1. Nel caso in cui l'attività di regolazione e di controllo svolta dall'Autorità richieda la risoluzione di questioni relative alla tutela della concorrenza nel settore dei trasporti, o in qualsiasi mercato rilevante ad esso attinente, per le relative procedure avviate dall'Autorità si applica il comma 34 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.